Norma proposta dal Governo (informatica giuridica nel Codice Privacy):

  <blockquote>

4-ler Le sentenze e le altre decisioni rese dall’autorità giudiziaria successivamente al 1° gennaio 2016 sono pubblicate sui siti Internet istituzionali delle autorità che le hanno emanate, su quelli di terzi e in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, previa anonimizzazione dei dati personali in esse contenuti, fatti salvi quelli dei giudici e degli avvocati.

  </blockquote>

Norma scritta meno coi piedi (tradotta in italiano giuridico da me):

  <blockquote>

Le sentenze e le altre decisioni rese dall’autorità giudiziaria successivamente al 01/01/2016 e destinate alla pubblicazione secondo le norme di procedura, possono essere diffuse [in forma digitale] per finalità di informazione giuridica unicamente a seguito dell’anonimizzazione di tutti i dati personali. L’anonimizzazione non riguarda il nome e il cognome dei giudici e il nome, il cognome e l’indirizzo di studio [e il codice fiscale] degli avvocati che abbiano partecipato al giudizio.

  </blockquote>

Se qualcuno nota la differenza, non è un candidato ideale per gli uffici legislativi del nostro Governo.

Non sono solo le virgole messe dove capita, è proprio che non capiscono come una norma deve individuare il tipo di precetto che deve emettere, le condizioni, l’ambito di applicazione. Non scrivere a caso parole in libertà senza idea di quale ruolo esse abbiano nella norma stessa, che prevede sempre una fattispecie e un obbligo, una facoltà, qualcosa.

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